Superbonus 110%. Breve guida alla detrazione

Superbonus Alhena

Aggiornato a gennaio 2023

Il Superbonus 110% permette di realizzare importanti lavori di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici ottenendo una detrazione del 110% dall’imposta lorda, calcolata secondo i massimali di spesa previsti dalla legge per ciascuna tipologia di intervento. Affidare i lavori a professionisti e fornitori qualificati, sia in fase progettuale che esecutiva, è di fondamentale importanza per molti motivi: qualità e conformità delle opere, compliance normativa, sicurezza. La legge è articolata e implica molti possibili rischi di errore. Vediamo cos’è il Superbonus, a quali interventi si applica, chi può ottenerlo e chi sono gli attori coinvolti lungo tutto il corso dei lavori, dalla progettazione al godimento del vantaggio fiscale.

Cos'è il Superbonus

Con il Dl. 34/2020, il Governo italiano è intervenuto sulle agevolazioni legate agli interventi edili sulla casa. La detrazione IRPEF è il 110% per gli interventi definiti come Ecobonus (riqualificazione energetica degli edifici) e Sismabonus (messa in sicurezza degli edifici in località a rischio sismico).

Gli interventi ammessi

La norma definisce interventi trainanti e interventi trainati. I trainanti beneficiano direttamente dell’agevolazione. I trainati se eseguiti in concomitanza con i primi. Oltre alle opere vere e proprie sono ammesse alla detrazione anche le “spese tecniche” per progettazione e pratica completa per l’ottenimento della suddetta detrazione.  

Gli interventi trainanti

I lavori di riqualificazione energetica e le opere di messa in sicurezza antisismica sono interventi trainanti e sono direttamente interessati dall’agevolazione fiscale.

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, inclinate. C’è un minimo percentuale: queste superfici devono interessare almeno il 25% dell’involucro.
  • Sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento, produzione acqua calda. Sono ammesse caldaie a condensazione (efficienza classe A), pompe di calore, e altri casi specifici. Ad es. caldaie a biomassa in zone non raggiunte dal gas metano o l’allaccio al teleriscaldamento in zone montane.
  • Sostituzione della caldaia in case unifamiliari o in case del tutto autonome anche come accesso dalla strada, in contesti plurifamiliari. Anche in questo caso valgono i requisiti della caldaia visti per i condomini.

In tutti i casi è necessario che i lavori garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche (o il massimo della classe energetica possibile dimostrata da APE – Attestato di prestazione energetica). Tale classe energetica può essere raggiunta anche grazie al “cumulo” di più interventi.

Sono opere di messa in sicurezza degli edifici contro il rischio sismico in territori sismici classe 1, 2 e 3. In questo caso sono ammessi edifici privati e produttivi, senza limiti. Sono agevolati anche: l’installazione di sistemi di monitoraggio, la demolizione e ricostruzione.

Gli interventi trainati

Queste opere da sole non avrebbero diritto al 110% di detrazione. Vi rientrano se fatte insieme alle opere descritte come trainanti.

  • Interventi di efficientamento energetico (sostituzione infissi sostituzione caldaia e centrali termiche, installazione schermature solari).
  • Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
  • Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

A chi spetta il Superbonus

Possono usufruire del 110%:
  • I Condomini per le parti comuni del Condominio
  • Le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Enti e organizzazioni come: Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione, organizzazioni senza scopo di lucro, di volontariato e di promozione sociale del terzo settore, società sportive (ma solo per gli spogliatoi).
Il beneficiario può essere il proprietario o il detentore dell’immobile che deve avere un titolo idoneo (ad esempio: usufrutto, un contratto di affitto registrato ecc.). Se si tratta di un locatario, deve avere il benestare (dichiarazione di consenso scritta) del proprietario. Possono ottenere la detrazione anche i familiari e i conviventi del proprietario dell’immobile se sostengono le spese. Inoltre:
  • In caso di vendita, l’eventuale credito residuo passa all’acquirente, salvo differente accordo nel rogito notarile o in scrittura privata.
  • Se il beneficiario è il locatario, mantiene il beneficio in caso di cessazione del contratto di affitto.
  • Se si istituisce un usufrutto, il beneficio rimane al nudo proprietario.
  • Se il proprietario muore, il beneficio passa all’erede o agli eredi che godono del bene.

Le imprese possono accedere al 110%?

Un’impresa può avere diritto al Superbonus se partecipa delle spese sulle parti comuni del condominio in cui ha sede un suo immobile strumentale (e se il condominio è residenziale per oltre il 50%). Oppure se l’immobile non è un bene strumentale, ma privatistico.

Come funziona per i condomini?

L’agevolazione è ammessa per interventi sulle parti comuni. La ripartizione della detrazione fra i condomini avviene in base ai millesimi o come definito dal singolo condominio con Delibera assembleare.
Se sulle parti comuni del condominio sono eseguiti lavori trainanti, sono ammesse anche opere cosiddette trainate su singole unità immobiliari. Ad es. il condominio fa realizzare il cappotto termico e il singolo condomino cambia gli infissi, la caldaia autonoma e altri interventi, sempre garantendo il miglioramento di due classi energetiche.
Se un edificio plurifamiliare non è costituito in condominio, ha un unico proprietario o è in comproprietà, non può detrarre le spese su parti comuni.

Sono comprese le case unifamiliari?

Le case unifamiliari o bifamiliari – prime o seconde case – sono ammesse al Superbonus.

Sono ammesse anche le unità immobiliari singole all’interno di edifici plurifamiliari ma solo se hanno un ingresso autonomo, hanno impianti autonomi e se hanno un ingresso proprio dall’esterno (ad es. villette a schiera).

In caso di Ecobonus la norma ha stabilito però il limite di due unità immobiliari su cui effettuare interventi agevolabili. Non ci sono limiti per il Sismabonus sempre che si tratti di zone a rischio sismico 1, 2, 3.

Rientrano le seconde case?

Le seconde case sono ammesse all’incentivo, sia in condominio che nel caso di case unifamiliari o bifamiliari, escluse alcune categorie catastali “di lusso”.

Come funziona la detrazione

a.Sconto in fattura

b. In alternativa il Committente può optare per la detrazione del 110% dei costi sostenuti in quattro quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Nel 2024 la percentuale delle spese sostenute sarà detraibile al 70%. Nel 2025 si passerà al 65%.

Cessione del credito

Il beneficiario può cedere il credito a Banche, Assicurazioni e altri Intermediari finanziari. In caso di Assicurazioni, se il credito viene da lavori antisismici e c’è una polizza assicurativa stipulata per l’evento sismico, allora il credito è pari al 90% e non al 110%.

I massimali di spesa

Sono stati stabiliti precisi tetti di spesa per ogni tipologia di intervento. Ecco i principali per il Superbonus.

Tetti di spesa per isolamento termico

  • 50.000 euro per immobili unifamiliari o autonomi in contesti plurifamiliari.
  • 40.000 euro per ogni unità immobiliare dalle bifamiliari a condomini fino a 8 unità immobiliari
  • 30.000 per ogni unità immobiliare in condomini con più di otto unità immobiliari.

Tetti di spesa per sostituzione impianto di riscaldamento

  • Impianto condominiale: 20.000 euro per ogni unità immobiliare dalle bifamiliari a condomini fino a 8 unità immobiliari e 15.000 per ogni unità immobiliare in condomini con più di otto unità immobiliari.
  • Impianto unifamiliare: 30.000 euro

Tetti di spesa per sostituzione infissi

La sostituzione degli infissi rientra fra gli interventi trainati, cioè è ammessa alla detrazione al 110% se eseguita insieme agli interventi che accedono direttamente al Superbonus.

Ecco i limiti di spesa. (per lavori eseguitI entro il 2023 e con Cilas presentata entro il 25.11.22 e con lavori eseguiti al 30.06.23 pari al 60% dell’intervento complessivo)

  • Case unifamiliari: il limite di spesa è 54.545 Euro, così da detrarre un massimo di euro 60.000, come previsto per questi interventi dalla normativa dell’Ecobonus.
  • In condominio: il limite della spesa per l’intero edificio è pari a 54.545 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari complessive.

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Visto il continuo aggiornamento normativo, si consiglia la consultazione del sito dell’agenzia delle entrate per eventuali approfondimenti

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